Onorevoli Colleghi! - In Italia sono sempre più frequenti i casi di violenza legati alle molestie persistenti. Negli Stati Uniti d'America (USA) e in altre nazioni occidentali questo reato, che nel nostro Paese non ha ancora trovato una sua corretta collocazione nel codice penale, è stato introdotto e reso punibile già nel 1994. Nel mondo anglosassone il fenomeno è conosciuto con il termine di «stalking».
Con la parola stalking si intende un insieme di comportamenti tramite i quali una persona ne affligge e perseguita un'altra con comportamenti indesiderati tali da provocare ansia o paura nella vittima.
Il termine stalking significa letteralmente «perseguitare» o, più propriamente, «seguire con insistenza» e indica quegli atteggiamenti tramite i quali una persona ne perseguita un'altra con appostamenti, tentativi di comunicazione ripetuti e indesiderati, come ad esempio lettere, telefonate, e-mail o sms, tali da provocare nella «vittima» uno stato psicologico che rende impossibile il normale svolgimento della sua esistenza.
Secondo uno studio condotto dal «Modena Group on Stalking » dell'università di Modena, le condotte indesiderate legate al fenomeno in questione possono essere classificate in tre tipologie: comunicazioni indesiderate, contatti indesiderati e comportamenti associati.
Le comunicazioni indesiderate di solito sono rivolte direttamente alla vittima di stalking, ma possono concretizzarsi anche in minacce o in contatti con la famiglia, gli amici o i colleghi della vittima stessa. Lettere e telefonate sono le forme più comuni attraverso le quali si manifesta la comunicazione indesiderata, ma gli stalker ricorrono spesso anche a scritti non necessariamente inviati in modo diretto alla vittima, oppure utilizzano altri mezzi, come l'invio di sms e di e-mail.
ha cercato insistentemente di parlarle | 68,5 per cento |
ha chiesto ripetutamente appuntamenti | 61,8 per cento |
si è appostato nei pressi di casa/lavoro/scuola | 57 per cento |
ha inviato sms, e-mail, lettere, telefonate o regali indesiderati | 55,4 per cento |
l'ha seguita o spiata | 40,8 per cento |
Altro | 11 per cento |
FONTE: ISTAT 2007 (http://www.istat.it/salastampa/comtuucati/non-calendario/20070221-00).
Nel nostro Paese, i casi di molestie persistenti sono considerati penalmente rilevanti soltanto quando integrano la fattispecie prevista dall'articolo 660 del codice penale, norma che punisce la molestia o il disturbo alle persone, puniti con il carcere fino a sei mesi o una multa fino a 516 euro. Chiaramente un'inezia rispetto alla gravità del danno. In ogni caso questo tipo di molestia non è contemplato all'interno del codice penale ed è palese come sia necessario integrarlo configurando una nuova fattispecie di reato che, appunto, contempli e punisca la «molestia persistente». Come già ricordato, oggi lo stalking configura una fattispecie autonoma di reato nella maggior parte delle giurisdizioni dei Paesi di lingua inglese, quali USA, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito. Lo stalking è illegale anche in alcuni Paesi dell'Europa del nord. In alcuni Paesi, come accade in Inghilterra e nel Galles, bastano due episodi per punire l'autore delle condotte moleste e indesiderate, configurando il reato di stalking.
La presente proposta di legge, pertanto, si prefigge lo scopo di introdurre nel nostro codice penale il reato di molestie persistenti.